Incentivi fotovoltaico 2024 Ecco quanto si Guadagna

Tornano gli incentivi al fotovoltaico, ma anche per eolico, geotermico e per altre fonti rinnovabili per l’ anno 2024. E’ uscita infatti la bozza del decreto del Ministero dello Sviluppo e dell’ambiente che verrà pubblicato subito dopo l’estate.

Si torna a parlare di fotovoltaico, nella fattispecie per nuovi impianti o potenziamento di quelli vecchi con potenza inferiore di 1 MW. A distanza quindi di piu’ 10 anni della fine del quinto conto energia ci sarà un sesto conto?

Le cose stanno diversamente perchè il sistema incentivante sarà diverso rispetto al passato. Mentre una volta tutti gli impianti, fino ad arrivare alla copertura massima del fondo previsto dalla legge (poco piú di 6 miliardi di euro per il quinto conto energia esauritosi nel 2013), potevano accedere agli incentivi, questa volta bisogna partecipare ad un’ asta differenziate negli anni 2018, 2019 e 2020. Lo stanziamento del fondo è pari a 5,8 miliardi di euro per anno.

Per il 2023 nell’ ambito dei fondi del PNRR sono stati stanziati degli incentivi per i parchi “agrisolari”. Vedi Gazzetta Ufficiale numero 149 del 28 giugno 2022. Un importo pari ad almeno il 40 per cento delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

C’è anche un bonus fotovoltaico che riguarda il Friuli Venezia Giulia.

 

La documentazione va preparata ed inviata utilizzando i moduli che saranno messi a disposizione sul portale www.gse.it, mentre per quel che riguarda la durata degli incentivi saranno di 20 anni per fotovoltaico, eolico e di 25 o 30 per altri tipi di fonti rinnovabili.

Per i singoli cittadini invece rimangono immutate le detrazioni fiscali del 50% sull’ acquisto di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica anche non legati ad una ristrutturazione

La detrazione e la possibilità di cessione/sconto sono state prorogate al 31 dicembre 2024 (articolo 1 comma 37 lettera b della Legge di Bilancio 2022). vedi fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016

A quanto ammontano gli incentivi

per quel che riguarda la produzione di energia elettrica da fotovoltaico la remunerazione di ogni kilowatt prodotto varierà a seconda della potenza dell’impianto secondo questa suddivisione:

  • impianto con potenza compresa tra 20 e 100 kw , rimborso di 110 euro per MWh
  • impianto con potenza compresa tra 100 e 1000 kw , rimborso di 90 euro per MWh
  • impianto con potenza superiore a 1000 kw , rimborso di 70 euro per MWh

La remunerazione è ventennale come nel vecchio Conto Energia, dal primo gennaio 2020 gli importi vanno decurtati del 5% .

tabella-incentivi-fotovoltaico

Come si partecipa ai bandi per l’aggiudicazione degli incentivi

bisogna presentare le domande in tempo massimo di 30 giorni a decorrere dalla data del bando d’asta suddivisa per quadrimestre nell’ anno. Entro 90 giorni dalla chiusura il GSE realizzerà una graduatoria previo controllo dei requisiti per le singole domande considerando che la potenza massima disponibile per ogni bando è di:

  • 35 MW per il 2018
  • 35 MW per il primo quadrimestre 2019
  • 90 MW per il secondo quadrimestre 2019
  • 90 MW per il terzo quadrimestre 2019
  • 110 MW per il primo quadrimestre 2019
  • 110 MW per il secondo quadrimestre 2019
  • 110 MW per il terzo quadrimestre 2019

Caratteristiche dei sistemi fotovoltaici che possono accedere agli incentivi

Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da inscrìvere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti nelle seguenti categorie:

  1. impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
    b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  2. impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.
    2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza superiore ai valori massimi ivi indicati, accedono ai meccanismi dì incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso per la definizione del livello di incentivazione, nei limiti di contingenti di potenza.
    3. Le procedure di registro e asta di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinate, rispettivamente, dal Titolo II e ID del presento decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
    4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie. D primo periodo non si applica agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell’articolo 4 del DECRETO 23 giugno 2016, ovvero agli impianti di cui all’articolo 4, comma 6, del medesimo decreto che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto 23 giugno 2016.

 

Decreto completo del Ministero dello Sviluppo

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